Il concetto di "Mobbing", ossia di violenza e persecuzione
psicologica è regolamentato dalla
proposta
di legge N° 6410 e abb.che nell'Art. 1 ne
definisce la natura e le finalità.
"Per violenza e persecuzione psicologica si intendono
gli atti posti in essere e i comportamenti tenuti da datori
di lavoro, nonché da soggetti che rivestano incarichi
in posizione sovraordinata o pari grado nei confronti
del lavoratore, che mirano a danneggiare quest'ultimo
e che sono svolti con carattere sistematico e duraturo
e con palese predeterminazione.
Gli atti e i comportamenti si caratterizzano per il contenuto
vessatorio e per le finalità persecutorie, e si traducono
in
maltrattamenti verbali e
atteggiamenti che
danneggiano la personalità del lavoratore, quali:
- il licenziamento
- le dimissioni forzate
- il pregiudizio delle prospettive
di progressione di carriera
- l'ingiustificata rimozione
da incarichi già affidati
- ingiustificate discriminazioni
e penalizzazioni del trattamento retributivo
- l'esclusione della comunicazione
di informazioni rilevanti per lo svolgimento delle
attività lavorative
- la svalutazione dei risultati
ottenuti
Il danno di natura psico-fisica causato dal fenomeno del
mobbing ha come conseguenze dirette la menomazione della
capacità lavorativa, ovvero pregiudica l'autostima del
lavoratore che lo subisce traducendosi in forme depressive."